Canone Rai importo ribassato dal 2019

Il costo dell’abbonamento verrà ridotto a 90 euro per il 2019 e per gli anni venire.

Gli abbonati dovranno dunque pagare, nella bolletta dell’elettricità, 10 rate da 9 euro ciascuna: è quanto stabilito nella legge di Bilancio 2019.

Solo per chi paga il cosiddetto canone speciale, nei casi in cui la televisione sia detenuta in un locale pubblico, ed in ulteriori casi particolari, l’imposta non è addebitata nella bolletta.

Se sei in affitto e la televisione è del proprietario della casa, il canone ti viene comunque addebitato in bolletta se il contratto di fornitura dell’energia elettrica è intestato a te e hai la residenza nell’immobile in questione. Invece se il contratto della luce è intestato al locatore, devi versare il canone con modello F24.

Se non ricevi il canone in bolletta e sei obbligato al pagamento, per evitare le sanzioni devi dunque saldarlo tramite modello F24. Il modello deve essere compilato indicando i codici:

 

  • TVRI, se si è già titolari di un abbonamento Rai e si deve pagare per il consueto rinnovo annuale;
  • TVNA, se si deve saldare un nuovo abbonamento.

L’importo dell’abbonamento, come già esposto, è pari a 90 euro; l’anno da indicare nel modello è quello corrente, a cui si riferisce l’abbonamento.

Se la stessa famiglia anagrafica detiene più apparecchi, il canone si paga una volta sola, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti gli apparecchi, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

In parole semplici, si paga il canone una volta sola:

  • se nella stessa abitazione ci sono 2 televisioni o più;
  • se i coniugi  hanno la residenza nella stessa casa, ma uno dei due possiede un’altra casa dove è attiva la luce; in quest’ipotesi si paga solo il canone presso la casa di residenza.

Naturalmente, se sei esonerato dal pagamento del canone non è necessario che effettui alcun pagamento, né in bolletta né tramite F24.

Sei esonerato se:

  • all’interno della tua famiglia anagrafica qualcuno paga già il canone;
  • hai compiuto 75 anni di età, il reddito familiare non supera 8mila euro annui ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva: l’esenzione è valida anche se a possedere i requisiti è un componente della famiglia anagrafica;
  • l’esonero è disposto da convenzioni internazionali ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva: l’esenzione è valida anche se a possedere i requisiti è un componente della famiglia anagrafica;
  • è stata presentata la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi, anche da parte di un componente della famiglia anagrafica.

Altre categorie di soggetti esentati dal pagamento del canone Rai sono :

  • Militari delle Forza Armate Italiane: ospedali militari, case del soldato e sala convengo dei militari delle Forze Armate.
  • Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non deve pagare il canone Rai chi non possiede una televisione. Il pc o il tablet sui quali si vede la televisione in streaming non sono equiparabili alla televisione.

Se rientri in uno dei casi di esenzione, ma hai intestata un’utenza elettrica ,puoi chiedere l’esonero dal pagamento del canone compilando la dichiarazione sostitutiva predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Puoi inviare il modulo direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite pec (posta elettronica certificata), all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, o tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T- Sportello abbonamenti tv- Casella Postale 22-10121 Torino.

La domanda deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza elettrica.
Le scadenze per presentare la dichiarazione di esenzione sono:

  • 31 gennaio: chi presenta la dichiarazione entro questa data è esonerato dal pagamento per l’intero anno;
  • sino al 30 giugno: chi presenta la dichiarazione entro questa data è esonerato dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre).

Se continui a non detenere l’apparecchio televisivo negli anni successivi, devi presentare la dichiarazione sostitutiva ogni anno.